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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA LOCALE

(Legge Regionale n. 11 del 23/05/2002 come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 12/08/2005).
Per manifestazioni fieristiche si intendono le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo , per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati.
Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estendibile a trenta sulla base di idonee motivazioni, e si svolgono secondo le seguenti tipologie:
Fiera generale- manifestazione senza limitazione merceologica, aperta al pubblico, diretta alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
Fiera specializzata - manifestazione limitata ad un settore merceologico o a più settori merceologici omogenei o connessi, riservata agli operatori professionali, diretta alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
Mostra-mercato - manifestazione limitata ad un settore merceologico o a più settori merceologici omogenei o connessi, aperta al pubblico o ad operatori professionali, diretta alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;
Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e’ comunicato preventivamente al comune nel cui ambito territoriale si svolge l’evento.
Nella comunicazione devono essere indicati:
a) la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione;
b) l’indicazione delle finalità dell’iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.
allegati:
a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell’ammontare delle quote di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerte agli stessi;
b) dichiarazione di disponibilità dell’area espositiva rilasciata dal gestore del quartiere fieristico;
c) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
d) autocertificazione antimafia;
e) una dichiarazione attestante :
1. l’idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonche’ per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;
2. la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;
3. che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari.
•L'ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.
•La possibilità di vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio


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