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RILASCIO EX LIBRETTO SANITARIO

Corsi di formazione sostitutivi il Libretto Sanitario

L'ULSS 22 organizza i corsi sostitutivi ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, presso la sede amministrativa di Bussolengo. Il corso costa 30 Euro, dura 3 ore ed al termine, superato un test, si riceve il "Libretto formativo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari" previsto dall'Art.1 della L.R. n.41/2003. E' possibile iscriversi direttamente presso gli Uffici Cassa degli Ospedali e dei Distretti.


Alcune informazioni utili
Nel caso di assunzione di nuovo personale o di operatori stagionali si deve verificare se questi svolgono attività che comporti o meno la manipolazione o somministrazione diretta degli alimenti.
Nel caso in cui questi non manipolano o somministrano direttamente gli alimenti, il datore di lavoro o il responsabile dell'industria alimentare o persona da questi delegata deve:
• consegnare copia delle "Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti"(allegato B del D.D.R. n. 438/04).
Dette "Norme" devono esser date entro 30 giorni dalla data di assunzione e devono essere riconsegnate ogni 2 anni dalla data della precedente consegna. Detti obblighi sussistono anche per gli allievi di Istituti Professionali alberghieri che svolgano stages presso strutture alberghiere o di ristorazione e gli stagionali
• archiviare nelle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. se applicate oppure all'interno di una specifica cartellina creata ai sensi delle nuove disposizioni regionali, copia della "Norma di comportamento" sottoscritta per presa visione da parte dell'operatore e controfirmata da chi l'ha consegnata, il quale deve apporre anche la data ed il timbro dall'impresa o dell'albergo.
Per gli operatori che invece svolgono attività di manipolazione o somministrazione diretta degli alimenti, il datore di lavoro deve:
• consegnare, entro 30 giorni dall'assunzione, le "Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti"
• far partecipare ad un corso formativo, con superamento di un test avente la finalità di accertare l'effettivo apprendimento, entro 2 anni dalla data di sottoscrizione delle "Norme di comportamento".
• Per chi è in possesso della certificazione di idoneità sanitaria, il corso sostitutivo va effettuato entro 2 anni dalla scadenza e comunque non oltre il 30 gennaio 2007.
Detti corsi formativi dovranno essere ripetuti ogni 2 anni dalla data di rilascio dell'attestato di partecipazione al percorso formativo.
Sono esentati dall'obbligo d'informazione/formazione di cui sopra, gli operatori che hanno conseguito la laurea in Medicina, Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologia Alimentare, Assistente Sanitario, Tecnica della Prevenzione, Infermieristica, Dietista, Farmacia, Sicurezza Igienico Sanitaria degli Alimenti, Chimica, Chimica Industriale, Biotecnologie e Diplomi in Tecnico dei Servizi di Ristorazione, Operatore di cucina (valido per 2 anni successivi al conseguimento) e Operatore di Sala (valido per 2 anni successivi al conseguimento), rilasciati da un Istituto Professionale Alberghiero.
Sanzioni
La mancata attuazione delle disposizioni di cui sopra, comporta:
• per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione somministrazione e vendita di sostanze alimentari, la sanzione fino a € 30, nel caso in cui non abbia:
o il libretto d'idoneità sanitaria in corso di validità
o ricevuto copia delle "Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti" entro i termini previsti
o partecipato con esito positivo al percorso formativo ove previsto ed entro i termini stabiliti
• per il legale rappresentante o responsabile dell'industria alimentare dell'impresa:
o la sanzione fino a € 78, nel caso in cui:
o l'operatore operi sprovvisto del libretto d'idoneità sanitaria in corso di validità
o non abbia consegnato allo stesso copia delle "Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti" entro i termini previsti
o l'operatore lavori sprovvisto del "libretto formativo", attestante il superamento del test di verifica del percorso formativo, ove previsto ed entro i termini stabiliti
o la chiusura temporanea da uno a dieci giorni dello stabilimento o dell'esercizio
o la sanzione da € 1.500 a € 9.000, per non aver adottato od applicato correttamente il sistema di autocontrollo HACCP. Si deve considerare non applicato correttamente il sistema HACCP, anche nel caso in cui non sia stata effettuata l'informazione e la formazione degli operatori, in sostituzione del libretto sanitario.
Ogni altra informazione nei documenti in download


Download:
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Corsi sostitutivi dei libretti sanitari: DGR n. 2485/2004

::
Corsi sostitutivi dei libretti sanitari: allegati secondo il DDR n. 438/2004

::
Libretti sanitari: nota informativa


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