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VENDITE STRAORDINARIE

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in caso di cessazione/cessione dell'attività commerciale o di trasferimento dell'azienda in altro locale o per trasformazione o rinnovo dei locali. Sono consentite per un periodo massimo di sei settimane e devono essere comunicata con un preavviso di 10 giorni.
VENDITE DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda.
Devono essere comunicate con 10 giorni di preavviso indicando la data di inizio e la durata.
Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi dal 7 gennaio al 28 febbraio di ogni anno.
Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno.
VENDITE PROMOZIONALI
Con le vendite promozionali l'operatore pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti o ribassi sul prezzo ordinario di vendita. In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali, purchè entro il limite massimo di giorni 60. Le vendite promozionali non possono essere effettuate:
1.nei periodi fissati per le vendite di fine stagione;
2. nei trenta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi tali periodi;
3. nel mese di dicembre.
VENDITE SOTTOCOSTO
Le vendite sottocosto vanno comunicate al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio e possono essere effettuate solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero degli articoli oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Tra una vendita e l'altra deve decorrere un periodo pari ad almeno venti giorni.


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COMUNE DI TORRI DEL BENACO - V.le Fratelli Lavanda, 3 - 37010 Torri Del Benaco (VR) - E-mail: comune@comune.torridelbenaco.vr.it

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